venerdì 25 luglio 2008

Nuove regole per la carta d'identità: istruzioni per l'uso



ROMA - Da cinque a 10 anni: con la manovra d'estate contenuta nel decreto di fine giugno è raddoppiata la validità della carta d'identità. Ed è stato introdotto un nuovo principio: non debbono più essere i cittadini ad andare allo sportello per conoscere le novità, ma è il Comune che si deve attivare per dare tutte le informazioni. E per il rinnovo basta un timbro e nulla di più.

Proroga di legge per tutte le carte ancora valide il 26 giugno - Il testo che ha introdotto le novità in materia è il decreto 112 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno, e dunque in vigore a partire dal giorno successivo. Il provvedimento stabilisce che la validità dei documenti è portata da cinque a 10 anni e che la proroga si applica applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Un semplice timbro per l'aggiornamento anche dopo la scadenza originaria - Per l'aggiornamento il Comune dovrà procedere apponendo un apposito timbro con la dicitura "validità prorogata ai sensi dell'art.31 del D. L. 25/6/2008 n.112 fino al ..... ". Le nuove carte, invece, saranno emesse direttamente con la nuova validità. In concreto, quindi, dovrà andare allo sportello fin da subito solo chi ha i documenti in scadenza, negli altri casi si potrà invece tranquillamente aspettare almeno fino alla scadenza "originaria" di cinque anni. La richiesta del timbro si può fare presso un qualunque ufficio anagrafico del proprio Comune, non solo quello che ha emesso il documento.

Nessuna fretta di andare allo sportello - In sostanza è necessario farsi mettere il timbro solo se la carta sta per scadere o è scaduta dopo il 26 giugno e si ha l'esigenza di andare all'estero. In tutti gli altri casi, invece, ci si può far mettere il timbro in un qualsiasi altro momento, magari approfittando della necessità di recarsi presso gli uffici comunali per un qualunque altro motivo. Niente fretta, dunque, e nessuna fila obbligatoria per avere i documenti in regola. Una precisazione, questa, che viene dal ministero dell'Interno e che è stata data anche direttamente dai Comuni, che hanno precisato che "qualsiasi carta non scaduta alla data del 25 giugno 2008 verrà convalidata in qualunque momento allo sportello, fino al compimento dei 10 anni dalla data del rilascio originario".

Se il documento è rovinato - L'altra precisazione ufficiale riguarda le condizioni del documento. Infatti è possibile avere il timbro con la nuova validità solo se la carta d'identità è in buono stato e non risulta deteriorata. Negli altri casi occorre chiedere un nuovo documento.

Un attestato per i documenti elettronici - E chi invece ha già la carta d'identità elettronica? In questo caso al posto del timbro sarà rilasciato un attestato comprovante la proroga, ma occorrerà necessariamente recarsi presso lo sportello che ha emesso il documento.

Quando il timbro è obbligatorio - Deve invece recarsi allo sportello chi si trova in partenza per l'estero e vuol stare tranquillo se la scadenza originaria della sua carta è successiva alla data del rientro. Ad esempio un cittadino con carta d'identità in scadenza il 30 gennaio 2009 in partenza per l'estero con l'obbiettivo di rimanere fuori Italia per 12 mesi si può già recare presso gli uffici comunali per l'attestazione della validità decennale. In ogni caso la polizia di frontiera italiana è stata avvertita delle modalità di applicazione delle nuove norme e quindi della validità del timbro.

Per le carte in scadenza nel 2009 timbro solo a partire da sei mesi prima - Se invece non si parte e la carta d'identità scade tra più di sei mesi occorre aspettare. In questo caso, infatti, il cittadino deve attendere la scadenza dei cinque anni per farsi registrare la proroga. Sarà comunque il Comune, per legge, a provvedere ad avvisare i titolari dei documenti in scadenza a partire da 180 giorni prima del termine originariamente previsto.

Nessuna proroga per i documenti dei bambini - La proroga non riguarda, invece, i documenti per i minori di 15 anni, ossia la cosiddetta "carta bianca". in questo caso, infatti, la validità resta sempre e solo di 5 anni.

Per gli italiani residenti all'estero - Nel caso di italiani residenti all'estero, invece, se il rilascio è avvenuto presso un Comune italiano, è possibile ottenere l'attestazione di validità dal Consolato nel caso in cui questo rilasci documenti d'identità. Altrimenti occorre necessariamente recarsi presso il comune o rivolgersi all'Aire (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

Fonte. Repubblica.it

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